
RIORDINO DEL SISTEMA DELL'ECM (formazione medica continua) [04 Sep 07 18:35 by Webmaster] | ||
| Accordo, ai sensi dell\'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente \"Riordino del sistema di Formazione continua in medicina\". Con l\'accordo citato, sancito in data 1° agosto 2007 reso disponibile sul sito del Ministero della salute, viene stabilito: - per il triennio 2008-2010 ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno); dei 150 crediti formativi del triennio, almeno 90 dovranno essere \"nuovi\" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione (dall\'anno 2004 fino all\'anno 2007) - le misure legate agli incentivi e/o alle sanzioni che interverranno in ordine all\'acquisizione dei crediti formativi saranno adottate e rese note a seguito di un confronto con i soggetti interessati (parti sociali, organizzazioni di categoria, ecc.) - per l\'anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi - il vigente programma sperimentale di educazione continua è prorogato fino e non oltre il 31 dicembre 2007. | ||
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