Statuto





e' composto da 41 articoli , che definiscono le caratteristiche giuridiche e le possibilita' operative della nostra Cooperativa

art.1


E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata
" Cooperativa Medica Cino da Pistoia "
con sede in Pistoia, via Porta Lucchese 7

art.2


La Società ha durata sino al 31 dicembre 2090; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Scopo oggetto


art.3


I Medici di Medicina Generale si associano in Cooperativa allo scopo di :
  • qualificare e migliorare la loro professionalità,
  • migliorare l'assistenza ai cittadini,
  • svolgere attività economicamente redditizie, non realizzabili individualmente.
    Lo strumento cooperativo è un mezzo per
  • ampliare le capacità operative dei medici di Medicina Generale,
  • svolgere attività ed offrire prestazioni di primo livello nella loro globalità (attività attualmente delegate in parte ad altre figure professionali o altre organizzazioni no profit )
  • cogliere tempestivamente opportunità derivanti dalla trasformazione dell'offerta garantita dalle strutture sanitarie pubbliche
    La prestazione dei soci in favore della Cooperativa può avvenire in forma di collaborazione autonoma. Scopo della Cooperativa è prevalentemente quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4.
    Conseguentemente la tutela dei soci è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.
    Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
    La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
    La Cooperativa, esclusa qualunque attività che possa essere in contrasto con le vigenti leggi in materia, in particolare riguardo all'esercizio, in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico - sanitario, si propone di svolgere le attività di cui all'art. 4.
    Tra gli scopi sociali rientrano ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale.

  • art.4


    La Cooperativa ha per oggetto:
    La gestione di servizi tecnico/amministrativi per gli studi dei soci comprese le attività ed i servizi a sostegno di progetti finalizzati, anche sperimentali, concordati sia con le Aziende Sanitarie, sia con altri soggetti pubblici o privati. Lo studio, la promozione, la collocazione e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti assistenziali relativi alle attività e ai compiti della Medicina Generale che siano utili a migliorare ed incentivare sia sotto il profilo professionale che sotto quello economico l'attività lavorativa dei medici. Tali progetti avranno come obiettivi: il perfezionamento di percorsi assistenziali propri della medicina generale miglioramento della qualità delle cure primarie attraverso l'utilizzazione di indici di qualità e di protocolli assistenziali (linee guida diagnostico-terapeutiche). Ottimizzazione dell'uso delle risorse attraverso la piena responsabilizzazione dei medici di medicina generale con conseguente messa a punto di un sistema di monitoraggio e confronto dei comportamenti dei soci, in particolar modo riguardo a: ricoveri ospedalieri consulenze specialistiche diagnostica strumentale e di laboratorio assistenza ambulatoriale e domiciliare assistenza farmaceutica conseguente messa a punto di criteri di valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività prescrittive dei medici di medicina generale e la qualità dei servizi da loro erogati promozione di attività di medicina di iniziativa (screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione dei comportamenti a rischio ecc.) La fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, personale amministrativo, ausiliario e paramedico utili alla professione. La promozione di attività formative e didattiche comprendenti anche un'autonoma attività editoriale finalizzate 1) all'educazione sanitaria degli assistiti
    2) al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza
    3) al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa
  • L'eventuale organizzazione, anche utilizzando équipe mediche esterne alla cooperativa, di strutture finalizzate alla reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei soci.
  • La cooperativa si dota di un sistema informativo col fine di raccogliere elaborare e diffondere all'interno della stessa i dati raccolti non solo dai soci ma anche da singoli non associati, come da istituzioni, enti e organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi tipo. Tali dati elaborati, di proprietà della Cooperativa, possono essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati, sempre nello scopo di perseguire le finalità di sviluppo e ottimizzazione delle attività dell'organizzazione
  • La promozione di rapporti o convenzioni con le Associazioni del volontariato e della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività integrative a quelle della Cooperativa.
  • La gestione in proprio o con convenzionamenti esterni di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale o convenzionale con Enti Pubblici o privati, categorie professionali, enti mutualistici e assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di qualsiasi natura. La Cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di convenzionamento anche con il Servizio Sanitario Nazionale alla luce delle possibili modificazioni delle norme di Legge in merito.
  • La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,(nei limiti previsti dalla legge), finanziaria purchè non diretta al pubblico e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:
    1 )concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre ;
    2 )istituire e gestire strutture, servizi, impianti e tutto ciò che è necessario per l'espletamento delle attività sociali ;
    3 )assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento ;

    4 )richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalle strutture comunitarie europee, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione ;

    5 )dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito ;
    6 )concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti ;
    7 )favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei ;
    8 )istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperative e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci saranno determinate di volta in volta dal Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci.
    Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.
    E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

  • art.5


    Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
    Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di MMG e che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e interessate al raggiungimento degli scopi sociali.
    Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

    art.6


    Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
  • cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
  • dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
  • impegno al versamento della tassa di ammissione;
    i soci cooperatori dovranno inoltre indicare i seguenti ulteriori elementi:
  • precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
  • ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad un milione di lire, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge.
    Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione è comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace col pagamento della tassa di ammissione.
    Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti

  • art.7


    I soci cooperatori sono obbligati:
  • all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
  • a sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente articolo 6;
  • a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
  • ad operare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati loro dalla cooperativa, preventivamente discussi e concordati negli organi statutari. Nel caso che non vi sia accordo sul percorso stabilito per il raggiungimento degli obiettivi il socio è tenuto a motivare per scritto le ragioni della sua indisponibilità che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione. Tale motivazione scritta è dovuta in particolare nei casi di non adesione a progetti di particolare impegno e rilevanza per l'organizzazione. Il Consiglio ha facoltà di esentare il socio dalla partecipazione al progetto o di confermare l'impegno. Nel caso di inadempienza del socio potrà essere attivata la procedura per l'esclusione.

  • art.8


    E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese.

    art.9


    I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

    Recesso , Decadenza , esclusione


    art.10


    La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte

    art.11


    Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:
  • che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  • che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  • in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno trenta giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.
    I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 2437 del Codice Civile

  • art.12


    La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5.
    Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 C

    art.13


    L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
    a )che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f;
    b )che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
    c )che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
    d )che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
    e )che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
    f )che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
    g )che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
    h )che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
    i )che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
    j )che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa;
    k )la non osservanza del comma 4 dell'art. 7 del presente statuto.
    L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2527 C.C.

    art.14


    Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.
    In caso di eventuali controversie tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, il socio può richiedere un tentativo di bonaria composizione al Collegio dei Probiviri, che agisce quale arbitro irrituale come previsto dai successivi articoli del presente statuto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera impugnata. In caso di mancato ricorso al Collegio dei Probiviri o in caso di mancata composizione bonaria della controversia, questa sarà demandata, a tutti gli effetti dell'articolo 808 del CPC, alla decisione di un collegio arbitrale nominato ai sensi degli artt. 810 e seguenti del CPC e composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pistoia.
    I soci che intendano impugnare i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno notificare il ricorso al Consiglio di Amministrazione, per mezzo di ufficiale giudiziario, provvedendo alla contestuale nomina dell'arbitro, invitando la Cooperativa a designare il proprio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 810 CPC
    La notifica dovrà avvenire entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dall'avvenuta chiusura dell'arbitrato irrituale senza che sia intervenuto un accordo. La proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.

    art.15


    Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.
    I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre all'eventuale rivalutazione di cui all'art. 7 (sette) della Legge n° 59/1992, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, nell'interesse della società, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio. In ogni caso, il rimborso, sarà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

    art.16


    In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

    art.17


    I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti articoli.
    Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
    Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

    art.18


    Il patrimonio sociale è costituito:
    a ) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da:
  • un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a un milione di lire e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
  • azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori,
    b ) dalla riserva ordinaria;
    c ) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
    d ) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
    e )da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
    Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte. br>Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti della Legge 904/77, art. 12, e successive modifiche.

  • art.19


    Le quote dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate a rate e precisamente:
    a ) almeno il 50%, all'atto della sottoscrizione;
    b ) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, e comunque nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni

    art.20


    Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
    Le azioni nominative detenute dai soci sovventori possono essere trasferite soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente.
    Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà pronunciarsi sulla richiesta, indicando l'acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello proposto dal socio, o riacquisire le azioni.

    art.21


    L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
    Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
    L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
    I residui attivi saranno così ripartiti:
    a ) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il 20%;
    b ) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura non inferiore al 3%;
    c ) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
    d ) alla distribuzione ai soci di un dividendo, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso il limite massimo consentito dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947, n° 1577 e successive modificazioni;
    e ) ad eventuale riserva straordinaria.
    L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni precedenti, di destinare i residui attivi alle riserve indivisibili, salvo quanto indicato nella precedente lettera b.

    art.22


    Sono organi della Società:

    a) l'Assemblea dei soci;

    b) il Consiglio di Amministrazione;

    c) il Presidente;

    d) il Collegio dei Sindaci;

    e) il Collegio dei Probiviri.

    art.23


    Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
    La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e mediante raccomandata.
    In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti sindaci effettivi. I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa senza diritto di voto.
    Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

    art.24


    L'Assemblea Ordinaria:
    1 ) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
    2 ) procede alla nomina delle cariche sociali;
    3 ) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
    4 ) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
    5 ) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
    6 )delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
    Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.
    In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

    art.25


    In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
    In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

    art.26


    Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno 1/4 dei soci presenti o rappresentati.

    art.27


    Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.
    Con delibera dell'assemblea ordinaria saranno stabiliti i criteri di attribuzione del diritto di voto ai soci sovventori e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti nel caso in cui, venga ad essere superato il limite previsto dall'articolo 4 della Legge n° 59/1992 (: ai soci sovventori possono essere attribuiti fino a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, ma i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'Assemblea).
    Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

    art.28


    L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.
    L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
    Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
    Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

    art.29


    Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2533 C.C. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.
    Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:
    a ) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
    b ) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
    c ) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successiva a quella della prima;
    d ) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a 50;
    e ) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
    Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.
    Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.
    I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
    Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.
    Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condizione la validità dell'assemblea generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.
    Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

    art.30


    Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 5 a n° 7 consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
    Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
    I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.
    Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.
    Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
    Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.
    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
    La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
    Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
    Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.
    Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
    Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
    a ) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    b ) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
    c ) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
    d ) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
    e ) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
    f ) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
    g ) conferire, procure sia generali che speciali, e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
    h ) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
    i ) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
    j ) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.
    In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.
    Per i punti d e f le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono limitate ad un impegno finanziario non superiore al capitale sociale relativamente alla somma delle quote dei soci.
    Per impegni superiori le decisioni devono essere ratificate da apposita Assemblea Ordinaria.

    art.31


    In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

    art.32


    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
    Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
    Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
    Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad un membro del Consiglio.

    art.33


    Il Collegio Sindacale, ove nominato, ai sensi dell'art. 2488 del C.C. richiamato dall'art. 13 comma 2 del D. Lgs n. 220 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.
    Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.
    Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

    art.34


    Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
    I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.
    Il collegio sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

    art.35


    Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri anche scelti tra persone estranee alla cooperativa ed eletti dall'Assemblea dei soci.
    I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili

    art.36


    I soci e le società possono rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la composizione bonaria delle controversie insorgenti in materia di decesso, recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.
    I Probiviri agiscono quali amichevoli arbitri in tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa, nonché in quelle tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.
    In caso di mancato ricorso al Collegio dei Probiviri, o di mancato componimento bonario, tutte le controversie tra cooperativa e socio, relative a rapporti societari, sono demandate alla decisione di un collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 808 e seguenti CPC
    Il Collegio sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pistoia.....
    Le delibere devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla adozione o comunicazione, oppure in caso di previo ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data della constatata impossibilità di raggiungere un accordo amichevole.

    art.37


    L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

    art.38


    In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

    art.39


    Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

    art.40


    Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 18,21,38, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

    art.41


    Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.




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