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Certificato La cassazione penale sez. V il 3 luglio 1979, in Cas. Pen. 1573, 1980 così lo definisce: "Affinché un documento possa qualificarsi certificato medico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 c.p., è necessario che il suo contenuto rappresenti in tutto o in parte una certificazione, cioè che attesti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" In pratica il certificato rappresenta una mera dichiarazione di scienza, di accertamento, cioè una dichiarazione di verità. I certificati si distinguono in: OBBLIGATORI (es. certificato di assistenza al parto, certificati di constatazione di decesso, certificati richiesti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). FACOLTATIVI (richiesti dall'interessato a proprio vantaggio). FALSITA' IDEOLOGICA: L'art 481 del c.p. prevede il reato di falsità ideologica commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e così stabilisce: "chiunque nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da Lit. 100.000 a 1.000.000." CERTIFICATO E CODICE DEONTOLOGICO: Il medico è obbligato a rilasciare il certificato attestante lo stato di salute del Paz., se questo glielo richiede, e ciò indipendentemente che si tratti di certificato obbligatorio o facoltativo. In sostanza il medico non può esimersi dal rilasciare un certificato nel quale siano riportati: dati obiettivi constatati nella visita; diagnosi; prognosi; ev. terapia prescritta. Il certificato deve sempre riportare luogo del rilascio, data, intestazione e firma. Sia il codice deontologico, sia il codice penale perseguono il medico che rilasci certificati compiacenti. Il codice deontologico impone che il medico si limiti ad "...attestare dati obiettivi di competenza tecnica.." che siano stati "...direttamente.." constatati in totale "..aderenza alla realtà.." CERTIFICAZIONE DI MALATTIA: Il certificato di malattia è un giudizio medico legale che deve rispettare due requisiti: a)RIGORISMO OBIETTIVO b) DOMINANTE CONOSCENZA DEL RAPPORTO GIURIDICO CUI IL FATTO SI RIFERISCE - a) il certificato deve essere specchio fedele della realtà biologica, della verità oggettiva. Il certificato deve quindi contenere dati obiettivi, fatti certi, tecnicamente apprezzabili e valutabili allo stesso modo anche da terzi. Delle tre parti di cui è composto un certificato, sintomi riferiti dal paziente, obiettività clinica e giudizio diagnostico prognostico, la obiettività clinica riveste la parte di maggiore rilevanza giuridica, sulla quale il medico non potrà astenersi né tacere. b) Compiuti gli atti preliminari di cui sopra il medico dovrà richiedere: - Motivi del rilascio del certificato (che va segnalato per intero) - Ciò che si scrive deve essere assolutamente conforme a quanto obiettivato - La data deve essere quella in cui il certificato viene compilato - Va consegnato direttamente nelle mani del Paz. o delle persone che ne hanno il diritto - Il certificato compiacente espone il medico alle sanzioni di cui all'ari. 480 e 481 c.p. - Per alcuni certificati, ad uso esclusivamente privato, èobbligatoria tuttora l'apposizione della marca £NPAM (ari. 11, legge 21.02.1963, n°244) REFERTO : È l'atto obbligatorio con il quale ogni esercente la professione sanitaria comunica all'Autorità giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio. (Esiste una deroga. Il medico deve ritenersi esonerato dall'inoltrare il referto nei casi in cui con esso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale). L'art. 365 del c.p. stabilisce le pene da comminare a chi non adempie a tale obbligo. DELITTI in cui si deve presentare il REFERTO: 1) DELITTI contro la VITA a) Omicidio volontario (art. 575 c,p.) b) Omicidio colposo (ari. 589 c.p.) c) Omicidio preterintenzionale (ari. 584 c.p.) d) Omicidio del consenziente (ari. 579 c.p.) e) Niorte o lesioni conseguenti ad altro delitto (art. 586 c.p.) f ) Istigazione o aiuto al suicidio (ari. 580 c.p.) g) Infanticidio (art. 578 c.p.) (con le dovute eccezioni se si espone la donna a procedimento penale) h) Quando non è certa la causa naturale della morte e se ne sospetti la responsabilità di terzi. 2) DELITTI contro la INCOLUMITA' INDIVIDUALE a) lesione personale volontaria che malattia superiore a 20 gg b) lesione personale colposa grave (superiore a 40 gg) o gravissima (malattia certamente o probabilmente insanabile), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 3) DELITTI contro la libertà individuale (sequestro di persona, violenza privata) 4) DELITTI contro la incolumità pubblica 5) DELITTI contro la libertà sessuale 6) Interruzione di gravidanza al di fuori dei casi legittimati dalla legge 194 7) DELITTI contro ltassistenza familiare (maltrattamenti, abuso di mezzi di correzione o disciplina) 8 ) DELITTI contro la pietà dei defunti ( vilipendio di cadavere ) (L'argomento suddetto è stato trattato dai medici legali pistoiesi,in occasione di una seduta d'aggiornamento.)
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